Responsabilità Extra Contrattuale

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: RESPONSABILITÀ DA INCIDENTI STRADALI – DANNI MATERIALI, DANNI FISICI (INVALIDITÀ PERMANENTE, TEMPORANEA, MORTE, DANNO MORALE, DANNO ESISTENZIALE, DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE), TUTELA DEI SUPERSTITI ED EREDI.

L’art. 2043 c.c. stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

In forza del suddetto principio di portata generale, chiunque cagoni con dolo o con colpa a terzi un danno nel corso di un sinistro stradale è tenuto a risarcire il medesimo.

Sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata diretta del fatto illecito.

Il risarcimento del danno ha due forme: il risarcimento per equivalente consistente nella dazione al danneggiato di una somma di denaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto; il risarcimento in forma specifica consistente nella diretta rimozione del pregiudizio verificatosi.

Il danno risarcibile può essere patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste nell’ alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso, rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza del fatto illecito.

Segnatamente, il danno patrimoniale comprende il danno emergente (per tale intendendosi la diminuzione del patrimonio del danneggiato), sia il lucro cessante (per tale intendendosi il guadagno che la vittima dell’illecito avrebbe presumibilmente conseguito e che invece non ha conseguito in conseguenza dell’illecito sofferto).

Alla nozione di danno non patrimoniale, invece, risultano riconducibili il danno morale soggettivo, il danno biologico ed il danno esistenziale.
Il primo di questi è inteso come sofferenza contingente, con il turbamento transuente dell’animo, con i patemi, i disagi, le ansie ed il dolore.

Il danno biologico si configura come la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico – fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.

Il danno esistenziale è ravvisabile, invece, laddove vi sia una compromissione della dimensione esistenziale della persona.