Recupero Crediti

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RECUPERO CREDITI

Citazioni, ricorso per decreto ingiuntivo, ricorsi per provvedimento d’urgenza, sequestro conservativo, azioni revocatorie, azioni surrogatorie, titoli esecutivi (giudiziali e stragiudiziale) titoli di credito; cambiale, assegno – esecuzioni mobiliari ed immobiliari, esecuzioni presso terzi, atti di precetto, pignoramenti, trascrizioni, opposizioni.
Il procedimento volto al recupero coattivo del credito (cd. Procedimento monitorio) è instaurato tramite ricorso per decreto ingiuntivo, per far valere un credito liquido, certo ed esigibile, risultante da prova scritta, quali sono l’estratto autentico notarile e le fatture.

A seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso l’Autorità Giudiziaria competente unitamente ai documenti comprovanti il credito, il Giudice se ritiene il credito sufficiente provato emette decreto, in forza del quale ingiunge al debitore di pagare il creditore nel termine di 40 giorni dalla notifica del suddetto decreto o immediatamente in caso si concessione della provvisoria esecuzione.

Il Giudice, nell’emanare il decreto ingiuntivo, è obbligato a concedere la provvisoria esecuzione se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario e/o circolare, altrimenti può concedere la provvisoria esecuzione se ritiene che sussiste grave pericolo di pregiudizio nel ritardo o se il creditore ha prodotto documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (cd. riconoscimento di debito).

Il creditore, a garanzia del proprio credito, può attivare, con ricorso all’Autorità Giudiziaria, la procedura per sequestro conservativo.

Il sequestro è considerato il provvedimento di natura cautelare e sommaria che può essere autorizzato su beni mobili o immobili del debitore o sulle somme a lui dovute, quando il creditore ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Il creditore, ai fini di soddisfacimento del proprio credito, può effettuare in danno del debitore pignoramento mobiliare, consistente nella ricerca delle cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti; pignoramento preso terzi consistente nel pignoramento dei credito del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, pignoramento immobiliare consistente nel pignoramento degli immobili di proprietà del debitore.

Successivamente al pignoramento dei suddetti beni, il creditore onde soddisfare il proprio credito può richiederne la vendita e/o l’assegnazione.

Nell’ipotesi in cui il debitore, distragga beni, in pregiudizio alle ragioni creditorie, il creditore (revocante), ai sensi dell’art. 2901 c.c. può agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.

Sono presupposti del rimedio descritto: il credito del revocante, il pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, la conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo.

E’ prevista, inoltre, nell’ordinamento italiano (art. 2900 c.c.) un’altra azione (c.d. azione surrogatoria) a tutela del credito che consente al creditore (surrogante) di sostituirsi al debitore (surrogato) nell’esercizio di diritti che quest’ultimo vanta verso terzi e che trascura di far valere.

La surrogatoria ha i seguenti presupposti: credito del surrogante, inerzia del debitore nell’esercizio dei propri diritti verso i terzi, pericolo d’insolvenza del debitore stesso.

La surrogatoria può avere per oggetto i diritti di credito ed i diritti potestativi del debitore, di contenuto patrimoniale e non strettamente personali. Essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, la surrogatoria mira a mantenere, nel patrimonio del debitore, beni sufficienti per l’adempimento: a tal fine il creditore può agire verso i terzi oggetto di pretesa da parte del debitore inerte per acquisire al patrimonio di costui risultati economicamente utili.