AVVOCATO DIVORZISTA MILANO: DIVORZIO
DIVORZIO CONGIUNTO – GIUDIZIALE, MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Il divorzio rappresenta lo scioglimento del matrimonio che può essere pronunciato nei seguenti casi: a seguito della separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per almeno tre anni; se il coniuge è soggetto :
- ad una condanna penale passato in giudicato di particolare gravità,
- ad una condanna penale per reati in danno del coniuge o di un figlio,
- all’assoluzione per vizio totale di mente da uno dei delitti per i quali la condanna comporterebbe causa sufficiente a giustificare la domanda di divorzio;
- l’annullamento del matrimonio o il divorzio ottenuti all’estero del coniuge straniero;
- la mancata consumazione del matrimonio;
- il passaggio in giudicato di una sentenza di rettificazione dell’attribuzione del sesso;
Come la separazione, il divorzio di propone con ricorso al Tribunale, su richiesta di entrambi i coniugi (c.d. divorzio congiunto) e/o su richiesta di uno dei coniugi (c.d. divorzio giudiziale)
Il giudice nel pronunciare il divorzio stabilisce le condizioni che regolano i rapporti tra coniugi, e tra coniugi e figli, ferma restando la possibilità per ogni coniuge di richiedere in ogni tempo al Giudice competente, la modifica delle condizioni di divorzio, relativamente all’affidamento dei figli nonché alle condizioni economiche.