Diritto Fallimentare

Lo studio legale Kanu offre assistenza legale per problematiche relative il diritto fallimentare.

DIRITTO FALLIMENTARE

REDAZIONE DI ISTANZE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, INSINUAZIONI AL PASSIVO, OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

Come si vede il fallimento può essere chiesto da tre soggetti: lo stesso debitore, uno o più creditori, il pubblico ministero.

L’istanza di fallimento si propone con ricorso.

Nel ricorso devono essere fornite, seppure sommariamente, le prove dell’esistenza del credito e dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d’insolvenza e la qualità d’imprenditore. Non è necessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo, e che quindi il credito sia anche liquido e esigibile; è anche vero, però, che la presenza del titolo esecutivo dà alla richiesta del creditore quel requisito di certezza (v. art. 474 c.p.c.), che renderà difficile per il debitore avanzare contestazioni in sede di istruttoria prefallimentare, e d’altro canto, terrà maggiormente al riparo il creditore istante da contestazioni che possono avan zare gli altri creditori in sede di accertamento del passivo, o da successive impugnazioni.

La normativa prevede testualmente che la domanda di ammissione al passivo deve essere presentata entro il termine non maggiore di giorni trenta dalla data di affissione della sentenza di fallimento.

Non si tratta peraltro di un termine perentorio in quanto la domanda può essere utilmente presentata entro il giorno stabilito per la verificazione dello stato passivo e, in caso di rinvio, anche successivamente, fino a quando il Giudice Delegato non chiude l’udienza di verifica.

Decorso tale termine, il creditore che intende partecipare alla procedura fallimentare dovrà necessariamente ricorrere all’insinuazione tardiva prevista dall’art. 101 L.F., per la quale occorre tuttavia l’assistenza di un difensore.

Qualunque soggetto sia creditore di un imprenditore fallito ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento, così da poter concorrere, insieme agli altri creditori insinuati, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito nell’ambito del fallimento.

Se il credito è assistito da un privilegio (come ad esempio il pegno o l’ipoteca) ha diritto ad essere soddisfatto con precedenza sugli altri creditori non privilegiati; se invece non è assistito da privilegio si dice creditore “chirografario”, il cui credito può essere soddisfatto solo e nella misura in cui vi sia un residuo dell’attivo fallimentare dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Con la domanda di ammissione al passivo, quindi, il creditore presenta agli organi del fallimento la propria domanda di insinuazione al passivo, ovvero di essere incluso nel novero dei creditori che concorreranno alla distribuzione dell’attivo del fallimento.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Il curatore esamina le domande di ammissione al passivo e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito. Successivamente, deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Quindi, i soggetti che hanno presentato la domanda possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza.

All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il Giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna delle domande e, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte, ovvero respinge o dichiara inammissibili, le domande proposte dalle parti

La scadenza del termine fissato per presentare domanda di ammissione al passivo (trenta giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti) non pregiudica i creditori negligenti, poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del Giudice delegato con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo.

Decorso tale termine, le domande tardive sono inammissibili, a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa L’accertamento dei crediti insinuati tardivamente avviene come per le domande tempestive di credito, in occasione di apposite udienze che il Giudice delegato fissa ogni quattro mesi.

Tuttavia, i creditori ammessi tardivamente possono partecipare solo alla distribuzione dell’attivo rimanente dopo la loro ammissione, in proporzione al rispettivo credito. In altri termini, qualora vi siano state delle ripartizioni parziali dell’attivo prima dell’ammissione del creditore tardivo, costui non parteciperà alla distribuzione di tali somme.