Responsabilità Contrattuale

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, VIZIO DEL BENE O SERVIZIO FORNITO, RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, REDAZIONE DI CONTRATTI TIPICI E ATIPICI, CONSULENZA, AZIONI DI ADEMPIMENTO, ANNULLAMENTO, RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nei contratti a prestazione corrispettive quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Inoltre, il contraente il cui consenso fu manifestato per errore e/o estorto con violenza o carpito con dolo può chiedere l’annullamento del contratto.