Espropriazione forzata corretto

1)   L’espropriazione forzata

L’espropriazione forzata è il procedimento esecutivo che consente al creditore di far sottrare coattivamente al debitore i suoi beni per soddisfare il proprio credito. Questo procedimento esecutivo può avere tre forme diverse:

–            mobiliare presso il debitore,consistente nella ricerca delle cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti;

–            presso terzi, consistente nel pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi;

–            immobiliare, consistente nel pignoramento degli immobili di proprietà del debitore.

Il creditore può valersi, cumulativamente, dei diversi mezzi di espropriazione forzata (art. 483 c.p.c.), avendo la possibilità di utilizzare contemporaneamente sia una pluralità di espropriazioni diverse, sia una pluralità di espropriazioni omogenee.

Tuttavia, la suddetta possibilità presuppone l’identità del debitore esecutato,  pertanto, non è ammissibile allorché le differenti procedure riguardino debitori solidali.

Poiché, però, il titolo esecutivo è unico e l’ufficiale giudiziario non può compiere il pignoramento se non è munito di titolo esecutivo, il creditore può chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a depositare, in luogo dell’originale, una copia autentica del titolo esecutivo (artt. 488, comma II, 492, comma IX c.p.c.).

L’espropriazione è, comunque, sempre diretta dal giudice dell’esecuzione (art. 484), il quale adotta i provvedimenti nella forma dell’ordinanza, che può essere sempre modificata o revocata (art. 487), finché non abbia avuto esecuzione.

Il potere del giudice dell’esecuzione di revocare i propri provvedimenti in forza della suddetta norma, concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi.

Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con il significato e le caratteristiche di quello che si instaura nel processo di cognizione, in quanto le attività che si compiono nel processo esecutivo sono dirette ad eseguire materialmente un precedente giudicato.

Solo se vengono proposte le opposizioni, si instaura infatti, il contraddittorio tra tutti i soggetti interessati i quali sono litisconsorti necessari.

Ciò non significa che, in assenza di un formale contraddittorio, il processo si svolga nell’assenza delle parti.

Infatti, l’art. 485 c.p.c., attribuisce al giudice dell’esecuzione la facoltà di convocare, quando lo reputi necessario o quando la legge lo richiede, le parti e eventualmente altri interessati. A tal fine, il giudice fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, quelli intervenuti, il debitore ed eventualmente altri interessati, debbono comparire davanti a lui per essere sentiti.

La suddetta convocazione delle parti avviene non per costituire un formale contradditorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice dell’esecuzione.

Il procedimento è snello, in quanto le domande e le istanze che si presentano al giudice dell’esecuzione vengono proposte oralmente quando avvengono in udienza,  con ricorso depositato in cancelleria, se presentate fuori udienza (art. 486).

2)   Il pignoramento

Ai sensi dell’art. 2910 c.c., il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, il quale in base all’art. 2740 c.c. risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

La garanzia patrimoniale del debitore si concretizza mediante l’espropriazione forzata che inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.) e cioè mediante l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrare alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art. 492, comma I c.p.c.).

Il creditore deve chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento, dopo aver previamente notificato al debitore il titolo esecutivo e il precetto, evidentemente entro il termine di efficacia di quest’ultimo (90 giorni), tuttavia, non può farlo prima che sia decorso il termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 582 c.p.c..

L’art. 492 c.p.c. stabilisce gli elementi essenziali che l’atto di pignoramento deve necessariamente contenere e cioè

–       il pignoramento deve contenere l’invito al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio perché, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione (art. 492, comma II);

–       il pignoramento deve contenere l’avvertimento al debitore che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, mediante la procedura della conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 (art. 492, comma III);

–       il pignoramento deve contenere l’invito al debitore a indicare i beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, quando i beni pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il credito (art. 492, comma IV);

–       della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive (art. 492, comma V);

–       il creditore procedente può chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento dei beni indicati dal debitore, se il compendio già pignorato risulti insufficiente a seguito dell’intervento di altri creditori (art. 492, comma VI);

–       il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di avanzare richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e delle altre banche dati pubbliche, quando non siano stati individuati beni utilmente pignorabili oppure il compendio pignorato risulti insufficiente a soddisfare i crediti (art. 492, comma VII);

–       l’ufficiale giudiziario, dietro richiesta del creditore procedente, invita il debitore (solo se si tratta di un imprenditore commerciale) a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili, affinché un commercialista o un avvocato o un notaio proceda al loro esame per individuare cose e crediti pignorabili (art. 492, comma VIII).

Il medesimo bene può essere pignorato contestualmente da più creditori oppure successivamente su istanza di altri creditori (art. 493).

In sostanza, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l’intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l’effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene.

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario le somme dovute, con l’incarico di consegnarle al creditore (art. 494).

L’ufficiale giudiziario deve redigere verbale, da depositarsi in cancelleria, attestante la consegna della somma.

Qualora il valore dei beni pignorati risulta superiore all’importo delle spese e dei crediti,  il debitore può fare istanza al giudice affinché si disponga la riduzione del pignoramento (art. 496).

Il pignoramento perde efficacia quando siano trascorsi novanta giorni, senza che il creditore abbia richiesto l’assegnazione o la vendita (art. 497).

Qualora il provvedimento riguardasse un bene immobile, il giudice emana un’ordinanza con la quale dispone che siano cancellate le trascrizioni precedentemente fatte sui registri immobiliari.

2.1. La conversione del pignoramento

Il debitore può evitare che i beni pignorati siano venduti o assegnati, mediante l’istituto della conversione del pignoramento espressamente disciplinato dall’art. 495 c.p.c. e cioè, chiedendo di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro.

Ovviamente, l’istanza di conversione del pignoramento deve essere presentata prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione.

Il debitore è tenuto a depositare, insieme all’istanza di conversione, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito, in forza del quale è stato eseguito il pignoramento, e dei crediti indicati dai creditori intervenuti nei rispettivi atti di intervento, dedotti eventuali versamenti già effettuati dei quali deve essere data prova documentale.

La somma deve essere depositata, a cura del cancelliere, presso un istituto di credito indicato dal giudice.

Quest’ultimo fissa  l’udienza di comparizione delle parti nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza di conversione.

All’esito dell’udienza, il giudice dell’esecuzione con ordinanza determina la somma da sostituire al bene pignorato che il debitore è tenuto a versare, ad integrazione di quanto già versato in sede di richiesta, entro un preciso termine.

Se le cose pignorate sono costituite da beni immobili, il giudice, con la stessa ordinanza, se ricorrono giustificati motivi, può disporre che il debitore versi con rateizzazioni mensili la somma determinata entro il termine massimo di diciotto mesi. Alla somma così determinata dovranno essere aggiunti gli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in difetto, al tasso legale.

A questo punto, si possono verificare due ipotesi:

–                se il debitore esecutato provvede al versamento, le cose pignorate sono liberate dal pignoramento di conseguenza i creditori si soddisfano mediante l’assegnazione delle somme depositate;

–                se il debitore esecutato non provvede al versamento nel termine stabilito o ritardi di oltre quindici giorni il pagamento di una delle rate, decade dalla conversione e, conseguentemente, le somme già versate sono acquisite al pignoramento e il giudice dispone la vendita dei beni pignorati.

3)   L’intervento dei creditori

Ai sensi dell’art. 498 c.p.c., il creditore pignorante, entro cinque giorni dal pignoramento, deve notificare ai creditori che hanno diritti di prelazione risultante da pubblici registri un avviso contenente l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

Pertanto, i creditori che devono essere avvisati sono quelli che hanno diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e cioè i creditori ipotecari (mobiliari ed immobiliari), i creditori con ipoteca automobilistica, i creditori che hanno in precedenza attuato un sequestro conservativo (art. 158 disp. att.), i titolari di diritti di servitù, uso, usufrutto ed abitazione sull’immobile pignorato, in quanto, stante la disposizione contenuta nell’art. 2812, comma II c.c., vedono estinguersi i loro diritti con l’espropriazione.

La notifica dell’avviso ha lo scopo di permettere al creditore con prelazione di intervenire nella procedura esecutiva e partecipare così alla ripartizione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati.

Se il creditore procedente non provvede a notificare il suddetto avviso, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.

Se l’assegnazione o la vendita vengono comunque disposte, il creditore titolare di un privilegio, che non sia stato avvertito, rimane escluso dai rimedi oppositivi all’esecuzione, non avendo egli conseguito in alcun modo la veste di parte del processo esecutivo, ha comunque diritto ai rimedi risarcitori nei confronti del creditore esecutante.

Possono pertanto intervenire nell’esecuzione tutti i creditori che nei confronti del debitore hanno (art. 499, comma I)

–          un credito fondato su titolo esecutivo;

–          eseguito un sequestro sui beni pignorati;

–          un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri;

–          un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c..

L’intervento nell’esecuzione si effettua mediante ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice adito prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta l’assegnazione o la vendita.

Il secondo comma dell’art. 499 stabilisce espressamente il contenuto del ricorso, consistente nell’indicazione dell’ammontare del credito vantato e il titolo esecutivo su cui questo si fonda, la domanda a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, infine la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice territorialmente competente.

In tal caso si parla di intervento tempestivo; se effettuato dopo tali termini, invece, l’intervento è tardivo, con la conseguenza che i creditori tempestivi sono soddisfatti con preferenza rispetto a tardivi.

Tuttavia, la soddisfazione con preferenza avviene solo tra i creditori chirografari, in quanto i creditori privilegiato sono sempre preferiti, anche se tardivi, perché muniti del privilegio.

Il terzo comma dell’art. 499 disciplina l’intervento del creditore privo di titolo esecutivo. Quest’ultimo deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito in cancelleria, copia del ricorso di intervento, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito.

Con l’ordinanza con cui dispone l’assegnazione o la vendita il giudice fissa l’udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo.

All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali crediti intende riconoscere in tutto o in parte, specificando in tal caso la relativa misura (art. 499, comma IV).

Se il debitore non compare si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali vi è stato intervento in assenza di titolo esecutivo, se invece, compare e non riconosce il credito, il creditore intervenuto deve instaurare l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo, dimostrando al giudice dell’esecuzione di aver proposto la stessa nei trenta giorni successivi all’udienza.

L’art. 510 c.p.c., comma III, attribuisce ai creditori intervenuti, i cui crediti sono stati disconosciuti dal debitore, il diritto all’accantonamento delle somme in sede di distribuzione della somma ricavata.

L’intervento nell’espropriazione dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

4)   La vendita e l’assegnazione

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata avanzata richiesta di assegnazione o vendita. (art. 497).

Tuttavia, il creditore deve rispettare il termine dilatorio di dieci giorni dal compimento del pignoramento (art. 501).

Il suddetto termine è previsto unicamente per tutelare l’interesse del debitore esecutato, attribuendo a quest’ultimo la possibilità di procedere al pagamento senza subire gli effetti negativi della vendita o dell’assegnazione.

Infatti, prima del decorso dei dieci giorni il creditore non può chiedere né la vendita né l’assegnazione dei beni pignorati.

L’inosservanza del termine di cui all’art. 501 c.p.c. dà luogo a nullità sanabile che non può essere rilevata d’ufficio, né può essere dedotta oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita.

Nell’ipotesi in cui i beni pignorati consistono in cose deteriorabili, la norma ammette la possibilità di chiedere la vendita e l’assegnazione senza l’osservanza del termine.

In tal caso, il giudice dell’esecuzione provvede con decreto senza necessità di sentire previamente le parti.

Alle istanze di vendita e assegnazione si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale.

La vendita forzata può effettuarsi ai sensi dell’art. 503 c.p.c.:

–          con incanto e cioè mediante offerte di acquisto fatte in modo visibile;

–          senza incanto e cioè tramite offerte di acquisto da depositarsi nella cancelleria o al commissario.

L’assegnazione consiste nel trasferimento del bene pignorato nel patrimonio del creditore (artt. 505, 506 e 507) e può essere:

–                     satisfattiva: il creditore ottiene il bene pignorato a tacitazione del suo credito, se il bene pignorato ha un valore pari al credito e alle spese sostenute, senza alcun versamento di denaro;

–                     mista: il creditore ottiene il bene pignorato a tacitazione del suo credito, ma è tenuto a versare un conguaglio in denaro se il valore del bene sia superiore a quella del credito vantato (art. 162 disp. att.);

–                     assegnazione – vendita: il creditore ottiene il bene pignorato e versa il prezzo che viene distribuito tra i creditori che partecipano al processo.

5)   La distribuzione della somma ricavata

Il ricavato della vendita forzata dei beni pignorati o dell’assegnazione degli stessi deve essere distribuito ai creditori intervenuti.

In caso di creditore unico, il giudice dell’esecuzione dispone a favore stesso il pagamento di quanto gli spetta per capitale, nonché, interessi e spese (art. 510).

In caso di pluralità di creditori, il giudice dell’esecuzione distribuisce la somma ricavata tra i creditori, rispettando il principio della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione e, quindi, seguendo il seguente ordine

–       spese in prededuzione (cioè al di fuori del concorso tra i creditori come dispone l’art. 2777 c.c.): sono le spese di giustizia effettuate nell’interesse comune dei creditori; sono considerate tali le spese di amministrazione e di custodia dei beni pignorati, le spese degli ausiliari di giustizia e quelle  effettuate dal creditore procedente;

–       accantonamento delle somme spettanti ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore;

–       creditori privilegiati, secondo l’ordine previsto dal codice civile;

–       creditori chirografari tempestivi;

–       creditori chirografari tardivi, compresi quelli intervenuti tempestivamente, ma che non hanno esteso il pignoramento o non ne hanno anticipato le spese ex art. 499, comma 4;

–       rimborso al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

L’udienza di discussione del progetto di distribuzione conclude il processo esecutivo ed impedisce la proposizione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c..

In questa sede, inoltre, debbono essere risolte eventuali controversie tra i creditori concorrenti o tra il creditore e il debitore o tra il creditore e il terzo assoggettato all’espropriazione, in ordine alla sussistenza del credito, in ordine all’ammontare dello stesso o in ordine alla sussistenza dei diritti di prelazione (art. 512).

Sempre in sede di distribuzione, i creditori di un creditore possono chiedere di essere a lui sostituiti (art. 511): il creditor creditoris si sostituisce e ottiene l’assegnazione delle somme spettanti al creditore.

6)   L’espropriazione mobiliare presso il debitore

Il pignoramento mobiliare presso il debitore è effettuato dall’ufficiale giudiziario il quale, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, intesa come dimora abituale di quest’ultimo o della sua famiglia, nei altri luoghi a lui appartenenti ovvero sulla sua persona, osservando in questo caso gli opportuni accorgimenti per rispettarne il decoro (art. 513).

Nei suddetti luoghi l’ufficiale giudiziario ha il potere di entrare senza alcuna autorizzazione, richiedendo, all’occorrenza, l’assistenza della forza pubblica.

Tuttavia, non tutti i beni che si trovano nei luoghi indicati dall’art. 513 possono essere pignorati.

Infatti, i seguenti artt. 514 e 515 elencano una serie di beni impignorabili in modo assoluto o pignorabili in modo parziale.

Qualora l’ufficiale giudiziario contravvenisse a tale divieto, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione.

I beni da pignorare sono selezionati dall’ufficiale giudiziario sulla base di una sua valutazione, che tiene conto della facile e pronta liquidazione, nel limite del presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà,  affinché le spese dell’esecuzione abbiano adeguata copertura (art.517).

Il creditore può chiedere di essere presente alle operazioni di pignoramento presentando apposita istanza all’ufficiale giudiziario al momento della richiesta (art. 165 disp. att.), pertanto, quest’ultimo è tenuto a comunicare la data e l’ora dell’accesso con un preavviso di tre giorni.

L’ufficiale giudiziario è tenuto a redigere processo verbale delle operazioni nel quale dà atto dell’ingiunzione prevista dall’art. 492 nel quale descrive le cose pignorate, determinandone il loro presumibile valore, avvalendosi, se del caso, di un esperto per le operazioni di stima.

Se il debitore non è presente al pignoramento, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione prevista dall’art. 492 ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, consegnando loro un avviso per il debitore.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento, affinché venga formato il fascicolo dell’esecuzione (art. 518). L’inosservanza del suddetto termine non incide sulla validità del pignoramento, ma comporta l’impossibilità di provvedere sull’istanza di vendita.

Ai sensi dell’art. 520, l’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti da pignoramento.

Gli altri beni sono trasportati presso un luogo di pubblico deposito oppure affidati a un custode diverso dal debitore.

Negli altri casi, l’ufficiale giudiziario deve nominare il custode che, però, non può essere, né il creditore o il suo coniuge, salvo consenso del debitore, né il debitore o le persone con lui conviventi, salvo consenso del debitore (art. 521).

Il custode non può far uso delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione.

Il custode può essere sostituito e non ha diritto a compenso (art. 522).

7)   L’espropriazione presso terzi

Quando intende pignorare crediti che il debitore ha nei confronti di un terzo oppure intende pignorare beni mobili del debitore in possesso di un terzo, il creditore può avvalersi della forma dell’espropriazione presso terzi.

Possono essere oggetto del pignoramento i crediti che il debitore ha verso terzi, siano essi derivanti da rapporto lavorativo, da contratto oppure da deposito bancario.

Oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’492, l’atto deve necessariamente contenere i requisiti di cui all’art. 543:

–          l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

–          l’indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute dal terzo al debitore e l’intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice;

–          la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

–          la citazione del terzo a comparire davanti al giudice, affinché questi renda la dichiarazione;

–          la citazione del debitore a comparire davanti al giudice, affinché questi sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori;

–          l’invito al terzo a comparire se il pignoramento riguarda crediti di lavoro e negli altri casi a comunicare la dichiarazione inviandola al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Il tribunale territorialmente competente è quello del luogo di residenza del terzo, davanti al quale deve essere fissata l’udienza di comparizione nel rispetto del termine dilatorio  di dieci giorni previsto dall’art. 501 c.p.c..

8)   L’espropriazione immobiliare

Il creditore può fare espropriare i beni immobili del debitore, mediante il procedimento di espropriazione immobiliare.

Oggetto di pignoramento possono essere anche diritti di usufrutto o di superficie su beni immobili.

Contrariamente a quanto avviene per il pignoramento mobiliare, la scelta del bene da pignorare è operata dal creditore e non dall’ufficiale giudiziario.

Il pignoramento si esegue mediante la notificazione al debitore e la successiva trascrizione di un atto che deve contenere l’esatta indicazione dei beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione con gli estremi richiesti dall’art. 2826 c.c. e gli si fa l’ingiunzione prevista dall’art. 492.

Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario o il creditore devono procedere alla trascrizione nei registri immobiliari, mediante la consegna al conservatore di una copia autentica dell’atto con le note di trascrizione (art. 555, comma II,III).

È con la trascrizione che il pignoramento immobiliare è portato a conoscenza di terzi, con la conseguenza che sono inefficaci nei confronti del debitore procedente e dei creditori intervenuti, gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati, compiuti successivamente alla trascrizione.

Il conservatore, trascritto il pignoramento, restituisce una delle note, nella quale deve far risultare l’eventuale esistenza di un precedente pignoramento, con lo scopo di far sì che si svolga in un unico processo esecutivo (art. 561).

L’ufficiale giudiziario deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituita dal conservatore.

È compito del creditore, invece, depositare il titolo esecutivo e il precetto entro il termine di giorni dal pignoramento, nonché la nota di trascrizione se è stata da lui redatta (art. 557).

Il termine di dieci giorni è, peraltro, ordinatorio e non perentorio.

A seguito del pignoramento, il debitore è costituito custode dei beni pignorati (senza diritto a compenso), tuttavia, nel corso del procedimento può essere sostituito con provvedimento del giudice dell’esecuzione:

–          su istanza di uno dei creditori;

–          d’ufficio quando l’immobile non è occupato dal debitore;

–          comunque, in sede di ordinanza di vendita, dovendo essere nominato custode la persona incaricata delle operazioni di vendita o l’istituto di vendite giudiziarie, affinché gli interessati all’acquisto possano rivolgersi per esaminare i beni in vendita.

Il creditore, stante la disposizione generale di cui all’art. 497 c.p.c. deve richiedere l’assegnazione o la vendita entro il termine di novanta giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di estinzione del processo, dispone la cancellazione della trascrizione (art. 562).

I creditori intervenuti

–                     l’intervento dei creditori: può avvenire non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita; se muniti di titolo esecutivo possono provocarne i singoli atti (art. 564 c.p.c.); quelli tardivi chirografari concorrono alla distribuzione per la somma residua, dopo che sono soddisfatti gli altri creditori (art. 565), quelli tardivi ma iscritti e privilegiati, concorrono alla distribuzione della somma in ragione dei loro diritti di prelazione;

–                     l’assegnazione e la vendita: può essere presentata dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ma con l’ulteriore incombenza di depositare nei 120 giorni successivi al deposito dell’istanza di vendita, la documentazione ipo-catastale espressamente richiesta dall’art. 567 c.p.c., pena l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata; il giudice dell’esecuzione nomina l’esperto, affinché provveda, con relazione peritale, non solo a valutare l’immobile, ma, altresì, a fornire tutta una serie di indicazioni utili per la successiva vendita (artt. 569, comma I c.p.c. e 173-bis, disp. att.). le ulteriori norme riguardano le modalità per la vendita senza incanto (artt. 570-574 c.p.c.) e per quella con incanto (artt. 576-587); la possibilità per ogni creditore di presentare istanza di assegnazione quando la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte (artt. 588-590 c.p.c.); le modalità per disporre la delega delle operazioni di vendita ad un notaio o a un avvocato o a un commercialista iscritti neigli appositi elenchi (artt. 591-bis e 591-ter c.p.c.); la natura e i fini dell’amministrazione giudiziaria eventualmente disposta per un tempo non superiore a tre anni (art.592-595 c.p.c.);

–                      

–                     la distribuzione della somma ricavata: la massa da distribuire ai creditori è costituita dal prezzo dell’immobile venduto o dal conguaglio in caso di assegnazione, nonché da tutto quanto proviene a titolo di multa o di risarcimento del danno da parte dell’aggiudicatario o assegnatario inadempiente, e il progetto può essere predisposto dal professionista delegato (art. 596 c.p.c.); la mancata partecipazione delle parti all’udienza importa l’approvazione del progetto (art. 597 c.p.c.) con ordine di pagamento da parte del giudice dell’esecuzione (art. 598 c.p.c.).

9)   L’espropriazione di beni indivisi

Possono essere soggetti a pignoramento i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore (art. 599).

Il creditore potrà avvalersi di tale procedura seguendo alcune regole stabilite dall’art. 599.

Del pignoramento deve essere notificato avviso agli altri comproprietari, a cura del creditore pignorante, ai quali è fatto espresso di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati provvede alla separazione della quota spettante al debitore esecutato (art. 600).

L’esecuzione è sospesa finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata sentenza (art. 601).

10)             L’espropriazione contro il terzo proprietario

Il creditore può promuovere azione esecutiva anche nei confronti del terzo non debitore, quando questi è proprietario di un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui ovvero di un bene acquistato in modo non opponibile al creditore procedente o in forza di un atto revocato in quanto compiuto in pregiudizio del creditore (art. 602).

Sono considerati terzi proprietari, tra gli altri

  • il terzo datore di pegno (art. 2784, comma I c.c.) o il terzo acquirente a titolo particolare del bene gravato da pegno;
  • il terzo datore di ipoteca (art. 2808, comma II c.c.) o il terzo acquirente a titolo particolare del bene ipotecato;
  • il terzo acquirente in caso di revocazione per frode dell’atto di acquisto (art. 2901 c.c.);
  • il simulato alienante (artt. 1415 e 2652, comma IV) c.c.);

In tutti questi casi, il terzo è soggetto passivo dell’azione esecutiva, nonché esecutato insieme al debitore.

Di conseguenza,  il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati, oltre che al debitore, anche al terzo, il quale deve essere sentito ogni qualvolta debba essere sentito il debitore (artt. 603 e 604).

L’esecuzione contro il terzo proprietario si svolge seguendo le disposizioni espressamente dettate per le varie espropriazioni.